L’ex moglie che non cerca un lavoro perde il diritto all’assegno divorzile
di Elisa Osanna
In caso di divorzio, se la coniuge, che si è vista riconoscere il diritto all’assegno divorzile, rinuncia a cercare lavoro e a produrre un reddito per sé, rischia di vederselo togliere.
Così ha chiarito la Corte di Cassazione (con ordinanza della n. 2653/21 depositata il 4 febbraio), che ha affermato: «nel caso in cui l’ex coniuge sia idoneo all’attività lavorativa, ma non si attivi per cercare un’occupazione, perde il diritto all’assegno divorzile, che le verrà di conseguenza revocato».
2. La vicenda
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, l’ex marito ha chiesto la revoca dell’assegno divorzile in capo alla ex moglie che, a 46 anni, non aveva un lavoro e manteneva un atteggiamento rinunciatario smettendo, di conseguenza, di cercare lavoro.
3. Le decisioni in primo e in secondo grado sul diritto all’assegno divorzile
Il Tribunale di Torino in primo grado, ha posto a carico del marito un assegno mensile di euro 200,00 a favore della moglie. L’uomo ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Torino, in secondo grado e chiesto la revoca dell’assegno.
L’ex moglie si era costituita in giudizio, sostenendo che l’abitudine al tenore di vita goduto dalla famiglia durante il matrimonio e l’aumento dell’età le rendevano difficile il reinserimento nel mondo del lavoro.
L’avvocato della ex moglie poi ha contestato la valutazione della «idoneità all’attività lavorativa» della sua cliente, e aggiunto che, comunque, «anche ove ella avesse ripreso a svolgere attività lavorativa, ciò non le avrebbe potuto assicurare l’indipendenza economica».
Nonostante questa linea di difesa, il giudice di secondo grado considerando fondato l’appello, ha revocato il diritto all’assegno divorzile.
A questo punto è stata la moglie a rivolgersi alla Corte suprema per ribaltare la decisione della Corte di Appello.
4. La decisione della Corte di Cassazione
I Giudici della Corte di Cassazione hanno dato ragione al marito confermando la revoca del diritto all’assegno divorzile per queste ragioni:
- la famiglia godeva di un tenore di vita non elevato;
- la donna convive con un nuovo compagno;
- la ex moglie a 46 anni è ancora giovane;
- non presenta patologie o condizioni di salute che ostacolino l’attività lavorativa;
- la signora in passato svolgeva l’attività lavorativa di addetta alle pulizie;
- la donna mostra un atteggiamento rinunciatario rispetto all’ipotesi di trovare un’occupazione.
5. Il diritto all’assegno divorzile richiede requisiti chiari e specifici
In tema di determinazione del diritto dell’assegno divorzile, il giudice, deve verificare se sussistono i presupposti per la sua revoca sulla base dei seguenti “indici”:
- possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo);
- stabile disponibilità di una casa di abitazione;
il tutto verrà constatato sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall’ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario.
6. Non vanno confusi assegno di mantenimento e assegno divorzile
L’assegno di mantenimento, che può essere riconosciuto al coniuge in sede di separazione, presuppone l’esistenza di un rapporto matrimoniale, con tutti gli obblighi assistenziali che ne derivano. Pertanto nella sua quantificazione si applica il criterio del “tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio”.
L’assegno divorzile, che può essere riconosciuto in sede di divorzio, presuppone la cessazione del rapporto matrimoniale pertanto per la sua quantificazione non può essere tenuto in considerazione il criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.
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