E’ ILLEGITTIMO IL REQUISITO DEL CONCORSO PUBBLICO CHE RICHIEDE LA PATENTE DI GUIDA A PENA DI ESCLUSIONE OVE NON SIA INDISPENSABILE

Secondo il Tar Sardegna è illegittimo per irragionevolezza e sproporzione il requisito del bando di concorso pubblico che richieda a pena di esclusione la patente di guida B ove questa non sia indispensabile rispetto alle specifiche mansioni da espletarsi

Breve commento a Tar Sardegna, sez. II, sentenza n. 399/2021 reg. prov. coll. del 31.05.2021

di Simone Angei

La patente di guida come requisito escludente.

Su richiesta del Comune di Alfa venivano bandite due distinte selezioni volte all’assunzione di un operatore alla motosega e tre operatori al decespugliatore. Queste figure avrebbero dovuto tagliare e potare rami ed arbusti all’interno del parco comunale. Per partecipare, oltre alla qualifica di motoseghista e al patentino per il decespugliatore, il bando richiedeva a pena di esclusione anche il possesso della patente di guida B. 

Il candidato, sprovvisto del titolo di guida, col patrocinio dell’Avv. Mauro Trogu procedeva ad impugnare il bando di gara, il provvedimento di esclusione e le graduatorie nel frattempo approvate dall’ente. Il ricorrente criticava la non necessarietà della patente B alla luce delle concrete mansioni che sarebbe stato chiamato a svolgere. La clausola clausola del bando che ne richiedeva il possesso a pena di esclusione era infatti evidentemente sproporzionata.

L’accoglimento del ricorso: violazione dei principi di ragionevolezza e proporzione.

Nell’analizzare i motivi di ricorso, il Tar premette che «necessità, ragionevolezza e proporzionalità della previsione nel bando del requisito del possesso della patente B […]» debbano essere «valutate alla luce delle specifiche mansioni da espletarsi così come stabilite nel bando medesimo».

Nel difendere il proprio operato, il Comune ha allora sostenuto l’indispensabilità del titolo di guida a causa dell’estensione del cantiere – collocato in più punti del paese – e della tipologia di mezzi a disposizione. 

Nel motivare, il Giudice Amministrativo ha tuttavia escluso che sia «consentito alle Amministrazioni resistenti di addurre ulteriori motivi in ordine alla necessità del possesso della patente B che non trovino riscontro e conferma nelle previsioni del Bando». Nella peculiare vicenda, l’originario avviso di selezione localizzava l’attività all’interno del parco comunale, senza precisazioni o specificazioni sull’utilizzo di automezzi. 

Per tali ragioni, il Tar Sardegna conclude che nella specifica selezione sottoposta al suo esame «non può ritenersi giustificata, proporzionata e ragionevole la previsione nel bando del requisito del possesso della patente B».

Brevi considerazioni.

La pronuncia illustrata è particolarmente interessante in quanto declina l’operatività del principio di proporzionalità nello specifico ambito delle selezioni pubbliche. In forza di tale principio, come di recente ribadito dal Consiglio di Stato, i criteri di selezione devono essere «proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa» – Cons. St. sez. VI, sent. n. 6972/2019. 

Lo scrutinio di ragionevolezza/proporzione consente di censurare, in concreto, tutti quei requisiti che limitano la partecipazione senza che ciò sia giustificato da esigenze della specifica selezione. Si pensi all’ipotesi in cui venga richiesta la patente per l’assunzione di personale impiegatizio o, ancora, all’apposizione di limiti anagrafici minimi senza che sia necessario escludere i più giovani dalla specifica procedura (Tar Sardegna, sez. II, sent. 768/2017).

In conclusione, il vaglio in punto di proporzionalità si palesa, ancora una volta, strumento capace di consentire una verifica penetrante da parte del giudice amministrativo in relazione al corretto esercizio del potere da parte dell’amministrazione.